E' sevizia agli animali utilizzare "richiami" vivi per la caccia - GMV Studio Legale

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E' sevizia agli animali utilizzare "richiami" vivi per la caccia



L'utilizzo nella caccia di animali vivi come richiami integra sevizia ed è
punibile ex art. 727 c.p.
come maltrattamento di animali




 
 

Una delle pratiche utilizzate nella caccia consiste nell'usare dei volatili vivi come richiamo; in particolare, vengono utilizzate delle allodole che vengono legate ad una corda, strattonate in modo da farle sollevare in volo per poi farle ricadere a terra in modo rovinoso.

I Giudici, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità di tale pratica, si sono divisi in due diversi orientamenti: alcuni ritengono prevalente l’interesse di garantire l’esercizio della caccia affermando che se la legge (L. n. 157/1992) consente una determinata pratica allora l'esercizio di tale pratica non può ritenersi illecito penale costituendo l'esercizio di un diritto; altro orientamento argomenta come, a seguito della modifica dell'art. 727 c.p. (L. n. 473/93 poi L. 189/2004) la tutela degli animali si sia rafforzata con l'introduzione del divieto di tenere condotte che costituiscono maltrattamento verso l’animale da utilizzare come richiamo o verso la preda catturata.

La Cassazione penale, sezione III, con sentenza del n. 950 del 13/01/2015 ha aderito a questo secondo orientamento confermando la condanna di un cacciatore che, avendo utilizzato la suddetta pratica ed avendo provocato agli animali sofferenze tali da richiederne la soppressione da parte del veterinario.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, a seguito della modifica dell’art. 727 codice penale e nel contesto della complessiva evoluzione del sistema giuridico, gli animali non sono più considerati l’oggetto materiale del reato ma costituiscono il bene giuridico protetto essendo divenuti destinatari di una tutela diretta orientata a considerarli non più come meri oggetti di proprietà bensì come essere viventi dotati di sensibilità propria.


 
 
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