L'amico cane può entrare in ospedale - GMV Studio Legale

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L'amico cane può entrare in ospedale

 
 

Il regolamento di una struttura ospedaliera di Varese, dove era ricoverata una anziana signora, vietava l'ingresso agli animali domestici. Dopo aver ricevuto il 'no' categorico dal personale sanitario, la degente si è rivolta ad un giudice del Tribunale di Varese che ha stabilito che la donna potrà avere il suo compagno accanto a sé per tutto il tempo di ospedalizzazione. Una decisione importante per tutti quegli ammalati che, sino ad oggi, sono stati costretti a vivere anche per lunghi periodi senza l'affetto dei loro "familiari" un pò speciali.

 
 

La sentenza del giudice Giuseppe Buffone, componente del comitato scientifico del Tribunale di Varese, è di quelle senza precedenti e destinata non solo a fare discutere ma anche a modificare profondamente le nostre abitudini.
Una signora anziana, ricoverata su consiglio dei medici in una casa di assistenza e cura (non potendo badare più a se stessa) aveva espresso il desiderio di poter ricevere la visita del suo cane; i responsabili della struttura ospedaliera si erano tuttavia categoricamente rifiutati per motivi igienico-sanitari, respingendo le sue accorate e numerose richieste trincerandosi dietro il regolamento della struttura ospedaliera che chiaramente vietava l'ingresso agli animali. La donna ha così deciso di rivolgersi al Tribunale di Varese che, con decisione del giudice Buffone,  le ha dato pienamente ragione: la donna avrà diritto a ricevere il suo cane ogni qualvolta lo desideri.

I motivi della decisione sono ben spiegati nella motivazione del decreto emesso dal giudice: “In primo luogo, deve, oggi, ritenersi che il 'sentimento per gli animali' costituisca un 'valore' e un 'interesse' a copertura costituzionale: secondo gli scritti della manualistica penale classica, solo gli interessi a copertura costituzionale giustificano la tutela penale (quale extrema ratio) e, nel caso di specie, proprio a tutela del 'sentimento per gli animali', il Legislatore, nel 2004, ha introdotto i delitti di cui agli artt. 544-bis – 544-sexies c.p.”.

Il giudice prosegue nel suo atto citando anche l'art. 5 della legge 189/2004: “Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa (...) l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto. Ebbene, la norma scolpisce nel diritto positivo un principio che costituisce oramai patrimonio della coscienza sociale contemporanea ovvero il rispetto degli animali”.

Infine, il giudice nella sua sentenza cita la legge del 4 novembre, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987: “l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia” ha affermato “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”.

Il giudice ha concluso dicendo “che il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, nel caso di specie, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane”.

Una decisione questa che potrà certamente costituire un apripista per apportare i necessari cambiamenti ai regolamenti ospedalieri in modo da poter finalmente garantire il diritto di avere accanto a sé il compagno di vita, di qualsiasi specie esso sia.

 
 
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