La Banca risarcisce il cliente ingiustamente segnalato in centrale rischi - GMV Studio Legale

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La Banca risarcisce il cliente ingiustamente segnalato in centrale rischi

 
 


La banca è tenuta al risarcimento del danno morale per una affrettata segnalazione di insolvenza dell’impresa alla Centrale dei Rischi.
Nel caso in cui non vi siano ragionevoli nonché oggettive opinioni tali da ritenere che il credito non verrà soddisfatto in tempi congrui, la segnalazione alla centrale dei rischi è illegittima.
Da ciò ne deriva la risarcibilità del danno.


 
 


Per giurisprudenza ormai consolidata la Corte di Cassazione ritiene che “anche nei confronti dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, intesa come qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione: allorquando, cioè, il fatto lesivo incida su di una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione (Cass. 1° ottobre 2013, n. 22396; 12 dicembre 2008, n. 29185; 4 giugno 2007, n. 12929).
Entrambi tali danni, inoltre, possono essere liquidati in via equitativa  (cfr. Cass. 2 settembre 2008, n. 22061)”.

La Cassazione, con la decisione quì pubblicata, che essendo illegittima la segnalazione alla centrale rischi dovesse essere riconosciuto al segnalato il danno non patrimoniale (alla persona, fisica o  giuridica) sia quello patrimoniale quale conseguenza del peggioramento della inaffidabilità commerciale dell’imprenditore.

Pertanto, qualora non ricorrano i presupposti per una segnalazione alla banca d’Italia, centrale dei rischi, ove il cliente abbia delle valide fideiussioni, l’istituto è tenuto al risarcimento del danno che non deve contemplare solo il danno all’immagine per l’azienda, bensì anche quello morale del cliente che si vede ridurre gli affidamenti a causa della (non meritata) “immagine di cattivo pagatore”.

Infatti, "la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1° aprile 2009, n. 7958)”.


 
 
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