Risarcita (solo in parte) la paziente che non viene informata per tempo della gravidanza - GMV Studio Legale

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Risarcita (solo in parte) la paziente che non viene informata per tempo della gravidanza

 



Ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, la paziente che, per errore del ginecologo, scopre di essere in stato interessante quando ormai è troppo tardi per interrompere la gravidanza.

 
 


Nel caso in oggetto, una paziente si rivolgeva al proprio ginecolo per verificare se sussistesse una gravidanza in corso; il medico, sbagliando la diagnosi, non diceva alla donna che era incinta così che la stessa lo scopriva con ritardo ormai trascorsi i termini di legge per procedere all'aborto.

Convenuto in giudizio il medico per vedersi riconoscere i danni patrimoniali e morali conseguenti all'errore del sanitario, la vicenda giungeva sino alla Cassazione la quale, pur valutando come risarcibili i danni derivanti da fatto illecito, nel caso in oggetto ha ritenuto che non vi sono stati danni patrimoniali, o comunque, non veniva fornita sufficiente prova della loro esistenza.

Inoltre, i Giudici hanno escluso la sussistenza di un nesso tra la lesione del diritto di interrompere la gravidanza e le eventuali perdite patrimoniali lamentate dalla ricorrente, atteso che tale lesione è irrilevante se la gestante, quand'anche informata, avrebbe comunque verosimilmente scelto di non abortire.

Nella vicenda esaminata, non è stata fornita alcuna prova che la donna avrebbe deciso di interrompere la gravidanza, quand’anche fosse stata informata del suo stato, tempestivamente.

 
 
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