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La nuova legge intitolata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" riconosce ed introduce nel nostro ordinamento giuridico due nuovi istituti: le unioni civili, relative esclusivamente a coppie formate da persone dello stesso sesso, e la convivenza stabile riconosciuta sia in caso di coppie formate da persone del medesimo sesso sia fra persone di sesso diverso.
LE UNIONI CIVILI
L’unione civile è caratterizzata da diritti e doveri in buona parte simili a quelli che derivano dal matrimonio anche se con significative differenze le più rilevanti delle quali sono l’esclusione dell’obbligo di fedeltà e la preclusione all’adozione da parte di coppie formate da persone dello stesso sesso anche per la particolare ipotesi di adozione del figlio dell’altro partner.
La costituzione dell'unione
L'unione civile si costituisce presentandosi di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni dichiarando la volontà di formare il vincolo; l'atto viene quindi registrato nell'archivio dello stato civile. Ovviamente, non sarà possibile unirsi civilmente per chi e interdetto, per chi è sposato (nel caso di precedente matrimonio occorrerà quindi il divorzio) o già unito civilmente con altra persona, per chi ha legami di parentela con l’altra parte, per chi ha commesso un omicidio (o un tentato omicidio) nei confronti di chi sia o sia stato coniugato o unito civilmente con l’altra parte. Impedimenti questi del tutto coincidenti con quelli previsti per il matrimonio. Le parti potranno concordare tra loro (come per le coppie sposate) "l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune".
Gli obblighi
Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non è invece previsto, a differenza di quanto avviene per il matrimonio, l'obbligo di fedeltà con la conseguenza che l’eventuale "tradimento" da parte di uno dei partecipanti all’unione civile non consentirà all’altro di richiedere alcun addebito in caso di divorzio.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e/o casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti potranno, come nel matrimonio, scegliere sin dall’inizio il regime patrimoniale della coppia; se tale scelta non verrà dichiarata all’atto di celebrazione dell’unione, la legge prevede quale regime legale la comunione dei beni.
I diritti
I due partner potranno inoltre scegliere il cognome dell'altro, anteponendolo o posponendolo al proprio.
Spetteranno al partner dell'unione sia la pensione di reversibilità che il Tfr maturato dall'altro, nonché i diritti successori, sorgendo in capo al compagno superstite il diritto alla legittima ugualmente a quanto previsto per l’ipotesi di matrimonio. Il partner dell’unione che versi in stato di bisogno avrà inoltre diritto a vedersi corrisposti dall’altro partner gli alimenti alle medesime condizioni previste per i coniugi.
Per il caso in cui una delle parti commetta atti che pongano in serio grave pericolo l’incolumità fisica e/o morale e la libertà dell’altra parte, questa potrà rivolgersi al giudice per ottenere, del tutto similmente a quanto accade per le coppie sposate, un ordine di protezione.
Lo scioglimento
Per lo scioglimento dell'unione il testo riprende gran parte delle norme relative alle cause di divorzio, potendo applicarsi anche le discipline acceleratorie oggi previste quali la negoziazione assistita (avanti agli avvocati) o l’accordo avanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile (a patto che non vi siano questioni ulteriori da decidere oltre alla cessazione del vincolo). Non è previsto il passaggio intermedio della separazione. A seguito dello scioglimento il coniuge più debole potrà vedersi riconosciuto dal giudice un assegno per il proprio mantenimento.
LE CONVIVENZE DI FATTO
Tale istituto si applica a quelle coppie, formate sia da persone di sesso diverso che dello stesso sesso ed in ogni caso purché siano maggiorenni, che siano unite stabilmente da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale senza essere fra loro unite da vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
La costituzione
Non è prevista alcuna formalità per la il riconoscimento della convivenza; in pratica, la disciplina delle coppie di fatto si applicherà indipendentemente dalla volontà delle parti ogni qual volta due persone siano stabilmente conviventi e così risultino anagraficamente sempre che non abbiano fra loro contratto matrimonio o formato una unione civile (nel qual caso si applicherà la relativa disciplina).
I diritti
Ai conviventi vengono espressamente riconosciuti alcuni dei diritti sino ad oggi previsti solo per i coniugi: i principali sono i diritti previsti dall'ordinamento penitenziario (fra i quali quello di visita al convivente incarcerato); il diritto di visita in ambito sanitario e il diritto di conoscere le informazioni circa lo stato di salute e di assumere le decisioni nell’interesse del convivente alle stesse condizioni del coniuge; la facoltà di designare il partner come proprio rappresentante in caso di malattia anche per le decisioni sulla scelta di donare gli organi; per il caso di morte del convivente che sia proprietario della casa familiare il diritto di continuare ad abitarla per un massimo di ulteriore cinque anni e per il caso di casa in locazione il diritto a subentrare nel contratto del convivente deceduto; il diritto di ottenere il risarcimento del danno da fatto illecito subito dal convivente alle stesse condizioni del coniuge; il diritto a partecipare all’impresa familiare alle stesse condizioni del coniuge.
I contratti di convivenza
La legge non disciplina direttamente i rapporti patrimoniali fra conviventi la cui regolamentazione viene affidata alla volontà dei conviventi che potranno sottoscrivere un apposito contratto avanti ad un avvocato o ad un notaio che dovranno autenticare le relative sottoscrizioni, accertare che le clausole non sia contrarie a norme imperative ed all’ordine pubblico (le regole fondamentali dell’ordinamento), trasmettere il relativo accordo all’ufficio anagrafe del comune di residenza dei conviventi.
Senza la predisposizione di un contratto di convivenza nessuno dei due conviventi potrà vantare diritti o tutele di tipo patrimoniale nei confronti dell’altro. Peraltro la predisposizione del contratto sarà impedita nelle ipotesi in cui uno dei conviventi sia unito in matrimonio, partecipi ad una unione civile o abbia stipulato un altro contratto di convivenza con altra persona senza revocarlo oppure se una parte sia stata condannata per l’omicidio tentato o consumato di chi sia o sia stato coniugato o unito civilmente con l’altra parte
Il contratto potrà risolversi per la morte del partner, per recesso unilaterale o accordo tra le parti, nell'ipotesi di matrimonio o unione civile tra i conviventi (nel qual caso all’accordo si sostituirà automaticamente la disciplina del matrimonio o dell’unione civili) oppure tra un convivente e un terzo.
Lo scioglimento
Non sono previste formalità per lo scioglimento della convivenza nel caso di cessazione della medesima.
Ad ogni modo, nel caso di separazione fra i conviventi il giudice potrà riconoscere, al convivente che versi in stato di bisogno, il diritto agli alimenti a carico dell’altro convivente; la misura dell’assegno dovrà essere determinata dal giudice applicando le norme del codice civile in materia e tenendo conto della durata della convivenza.