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Ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, la paziente che, per errore del ginecologo, scopre di essere in stato interessante quando ormai è troppo tardi per interrompere la gravidanza.
Nel caso in oggetto, una paziente si rivolgeva al proprio ginecolo per verificare se sussistesse una gravidanza in corso; il medico, sbagliando la diagnosi, non diceva alla donna che era incinta così che la stessa lo scopriva con ritardo ormai trascorsi i termini di legge per procedere all'aborto.
Convenuto in giudizio il medico per vedersi riconoscere i danni patrimoniali e morali conseguenti all'errore del sanitario, la vicenda giungeva sino alla Cassazione la quale, pur valutando come risarcibili i danni derivanti da fatto illecito, nel caso in oggetto ha ritenuto che non vi sono stati danni patrimoniali, o comunque, non veniva fornita sufficiente prova della loro esistenza.
Inoltre, i Giudici hanno escluso la sussistenza di un nesso tra la lesione del diritto di interrompere la gravidanza e le eventuali perdite patrimoniali lamentate dalla ricorrente, atteso che tale lesione è irrilevante se la gestante, quand'anche informata, avrebbe comunque verosimilmente scelto di non abortire.
Nella vicenda esaminata, non è stata fornita alcuna prova che la donna avrebbe deciso di interrompere la gravidanza, quand’anche fosse stata informata del suo stato, tempestivamente.